Mod. 379/99"
Regolamento (CEE) n.
379/99
della Commissione
del 19 febbraio 1999 che
modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e
degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ( 2 ), in particolare l'articolo 35
bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 3 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2248/98 ( 4 ), ha definito le caratteristiche
degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché i metodi di analisi ad essi
attinenti;
considerando che, allo scopo di armonizzare le condizioni relative alla
preparazione dei campioni degli oli d'oliva necessari per le analisi previste dal
regolamento (CEE) n. 2568/91, occorre inserire in detto regolamento l'obbligo di
utilizzare, oltre alla norma internazionale EN ISO 661 già in applicazione, la norma EN
ISO 5555;
considerando che, per poter disporre di un periodo di adattamento alle nuove norme
e mettere in opera i mezzi necessari alla loro applicazione, è opportuno differire di un
anno l'applicabilità del presente regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al
parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91,
il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. Il prelievo dei campioni per la determinazione delle caratteristiche degli
oli indicate nell'allegato I si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN
ISO 5555, relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla sua
entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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( 1 ) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
( 2 ) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.
( 3 ) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
( 4 ) GU L 282 del 20. 10. 1998, pag. 55.
